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   La situazione
Non vi sono state esplicite smen- tite all’ipotesi di un intervento ulte- riormente peggiorativo del mecca- nismo di perequazione di cui abbia- mo detto all’inizio. Intanto è avviato l’iter della legge di bilancio 2024. L’indicizzazione del 100% all’infla- zione è confermata solo per i tratta- menti fino a quattro volte il minimo INPS. Pertanto, a meno di emenda- menti nel corso del dibattito parla- mentare, per le pensioni sopra que- sta soglia continuerà anche nel pros- simo anno l’erosione del potere d’ac- quisto secondo lo schema in atto.
Partiamo allora dalle conseguen-
ze del meccanismo introdotto con
la citata legge di Bilancio 2023. Si
calcola “... per i pensionati sopra i
2.500 euro di pensione lorda, [...]
una perdita nei prossimi 10 anni che
va dai 13mila euro agli oltre 115mila
per i pensionati con un assegno di
10mila euro lordi, meno di 6mila
netti, e colpisce quelli che hanno
pagato di più in tasse e contributi;
questa perdita si somma a quella
dei 10 anni precedenti che [...] su-
pera in termini di potere d’acquisto,
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Come in occasioni precedenti, contro il nuovo meccanismo (il più penalizzante, mai utilizzato da pre- cedenti Governi) sono stati presen- tati ricorsi pilota, con il sostegno di CIDA (la Confederazione che as- socia le Federazioni rappresentative dei dirigenti e delle alte professio- nalità di tutti i settori produttivi, pub- blici e privati). Ricorsi che, dopo il vaglio dei giudici di merito, potreb- bero essere rimessi alla Corte Co- stituzionale. Non possiamo preve- derne l’esito, ma qualche indizio lo possiamo ricavare da precedenti sentenze. Soprattutto dalla più re- cente in materia, la n. 234 del 22 ottobre 2020 (senza un diverso ri- chiamo è a questa che faremo rife- rimento nel seguito).
La Consulta si è pronunciata sul- la questione di legittimità costituzio- nale delle norme contenute nella legge di bilancio pluriennale per il triennio 2019-20216; quelle, in par- ticolare, che, sulle pensioni superiori a 100mila euro lordi avevano impo- sto un contributo di solidarietà per cinque anni (2019-2023) e, nel con- tempo, avevano introdotto una mo-
  Tabella 1
  INTERVENTI SULLA PEREQUAZIONE (sette)
 1.
L. 449/1997, Art. 59, comma 13
Blocco totale della perequazione, nell’anno 1998, per le pensioni superiori a cinque volte il minimo e, per gli anni 1999-2000, blocco totale per le pensioni superiori a otto volte il minimo INPS
2.
L. 247/2007, Art. 1, comma 19
Blocco totale della perequazione nel 2008 per le pensioni di importo superiore a otto volte il minimo INPS
3.
D.L 2017/2011
Blocco totale della perequazione per gli anni 2012- 2013 per i redditi pensionistici superiori a tre volte il mi- nimo INPS
4.
L. 147/2013, Art.1, comma 483
Modifica peggiorativa, per il triennio 2014-2016, del si- stema di perequazione per pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo INPS
5.
L. 208/2015, Art.1, comma 286
Proroga per altri due anni (2017-2018) del meccanismo di perequazione introdotto con la Legge 147/2013
6.
L. 145/2018, Art.1, comma 260
Modifica peggiorativa del meccanismo di perequazione per il triennio 2019-2021
7.
L. 197/2022, Art.1, comma 309
Per il biennio 2023‐2024 non si applica il meccanismo standard di perequazione articolato su tre livelli pen- sionistici. Il nuovo meccanismo si articola su sei livelli. Inoltre è ripristinato il sistema di percentuali decrescenti per fasce, peggiorativo rispetto a quello a scaglioni
                il 10%”.
 






















































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