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   difica peggiorativa del meccanismo perequativo per tre anni (2019- 2021).
Contributo di solidarietà
Quanto al contributo di solidarietà per un periodo di cinque anni, la Consulta, come appena detto, ne ha rilevato la manifesta irragione- volezza, richiamando una regola fondamentale contenuta nella legge di contabilità e finanza pubblica: la proiezione del bilancio di previsione
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è limitata a tre anni . In relazione a
questo richiamo la sentenza ha di- chiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 [...] nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indi- cati «per la durata di cinque anni», anziché “per la durata di tre anni”.
La perequazione
Di massima, la Corte Costituzio- nale è particolarmente attenta a mi- sure che producono effetti troppo estesi nel tempo. Dalla sua giuri- sprudenza si ricavano frequenti mo- niti al legislatore perché non intro- duca misure di “sospensione a tem- po indeterminato del meccanismo perequativo” e si astenga dal ripe- tere interventi intesi a paralizzarlo, “perché le pensioni sia pure di mag- giore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere
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  Tabella 2
  CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ (sei) (*)
 1.
L. 488/1999, Art. 37
Contributo di solidarietà del 2% dall’1 gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sulla parte eccedente gli im- porti di pensioni complessivamente superiori a un mas- simale (art. 2, co. 18, l. 8/08/1995, n. 335), secondo modalità e termini stabiliti con successivo decreto
2.
L. 350/2003, Art. 3, commi 102- 103
Contributo di solidarietà del 3%, per tre anni (2004- 2006), su pensioni superiori a 25 volte il trattamento minimo INPS (reddito mensile pari a 516,46 euro, un milione di lire)
3.
L. 296/2006, Art. 1, commi 222- 223
Contributo di solidarietà del 15%, per tre anni (2007- 2009), sul TFR o il TFS, e su trattamenti integrativi di importo complessivo superiore a 1,5 milioni di euro
4.
D.L. 138/2011, Art. 2, comma 2
Contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo superiore a 300mila euro lordi annui per gli anni 2011- 2013 (termine successivamente prorogato per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 590, della L. 47/2013)
5.
D.L. 201/2011, Art. 24, comma 21
Contributo di solidarietà, per sei anni (2012-2017) solo a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni spe- ciali (Fondo Volo, Telefonici, Elettrici, Ferrovieri, Ferro- tranvieri, INPDAI, tutti confluiti nell’INPS)
6.
L. 145/2018, Art.1, comma 261
Decurtazione percentuale (contributo di solidarietà) per cinque anni (2019-2023) dei trattamenti pensionistici annui superiori a 100mila euro). Periodo ridotto a tre anni (2019-2021) dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 234/2020)
  (*) per memoria:
• Con Legge delega n. 243/2004, art.1, c.1 previsto contributo di solidarietà del 4% su
pensioni superiori a 25 volte il minimo INPS. Delega non applicata.
• Con D.L. 98/2011 art.18, c. 22 bis disposto un contributo di perequazione (dall’1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014) in percentuali crescenti su importi pensionistici lordi. Dispo-
sizione dichiarata illegittima con Sentenza Corte Costituzionale n.116/2013.
              d’acquisto della moneta”.
Particolare rilievo la Consulta dà all’effetto trascinamento, che rende sostanzialmente definitiva anche una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pen- sione, atteso che “[l]e successive rivalutazioni saranno, infatti, calco- late non sul valore reale originario, bensì sull’ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è
la Consulta dice a proposito del con-
tributo di solidarietà, come “misura
del tutto eccezionale, nel senso che
non può essere ripetitivo e tradursi
in un meccanismo di alimentazione
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Anche con riferimento agli inter- venti sul meccanismo perequativo si pone la questione del limite tem- porale. Anche in questo caso, con- cluso il blocco temporaneo (o la mo- dificazione in peggio) del meccani- smo, come stabilito dalla legge, la valorizzazione automatica riprende
la sua entità originaria. Ma atten- zione, perché è qui che emerge l’aspetto critico relativo all’argomen- to che stiamo trattando: la valoriz- zazione riprende sì, ma all’importo della pensione manca l’incremento che si sarebbe prodotto se non fos- se intervenuto il blocco o la modifica in peggio del meccanismo perequa- tivo. L’effetto di questo mancato in- cremento prosegue nel tempo e de- potenzia il potere d’acquisto della pensione oltre il triennio. E, se gli interventi penalizzanti si ripetono più volte in tempi ravvicinati, le per- dite aumentano in progressione geometrica, vita natural durante del pensionato, con ripercussioni anche
11 sui trattamenti di reversibilità .
Sentenza su un caso concreto
Il rilievo appena esposto nasce
già stato intaccato”.
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Il parametro temporale di riferi- mento
Soffermiamo l’attenzione sull’ef- fetto trascinamento, perché costi- tuisce aspetto fondamentale ai fini della questione che stiamo trattan- do. Riguarda i limiti temporali entro i quali vanno contenuti gli interventi in materia previdenziale. Al riguardo però occorre partire da quello che
del sistema di previdenza”. contributo è ammissibile limitata- mente ad un periodo ben definito: non più di tre anni, come detto nella Sentenza n. 234. Una volta concluso tale periodo, il trattamento pensio- nistico ritorna alla sua entità origi- naria, senza produrre effetti che vanno oltre tale limite di tempo.
Questo













































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