Page 20 - Collegamenti-4-2023
P. 20

20
  terno di enti venne affidata al Colle- gio dei Probiviri, come organo so- ciale, per la prima volta con il Decreto Legislativo n.1235 del 7 maggio 1948, anche se la loro attività non è disciplinata dal Codice Civile.
Allora, quali sono i compiti, le funzioni ed i poteri del Collegio?
Sono principalmente stabiliti dallo Statuto dell’Associazione/Sindacato che lo riconosce quale Organo au- tonomamente inserito nella orga- nizzazione.
Primariamente, comunque, il loro ruolo è quello di essere arbitro per la tutela dei diritti degli associati.
Il rispetto delle regole condivise al momento della nascita di qualun- que associazione, è una condizione imprescindibile per l’attività stessa della Organizzazione, ma ciò non basta per garantirne la stabilità; oc- corre aggiungere il rispetto delle funzioni istituzionali, ossia il ricono- scimento dei ruoli assegnati agli or- gani sociali ai quali è affidata, nel- l’equilibrio delle funzioni, la cura e la gestione dell’Organizzazione, an- che in una funzione di rafforzamento della democrazia interna, al fine di garantire a tutti l’esercizio delle tutele spettanti.
Un sistema è tanto più demo- cratico quanto più effettiva è la pos- sibilità dei singoli di partecipare e concorrere, con il loro apporto, alle scelte collettive.
Di fatto ogni Statuto si articola, solitamente, in quattro livelli, per la
parte relativa alla determinazione delle politiche (Congresso), delle strategie (Consiglio nazionale), delle Rappresentanze sindacali e delle relative linee di attuazione (Segre- teria generale), nonché su due livelli, per le funzioni di controllo con- tabile/finanziario (Collegio dei Sin- daci) e di arbitraggio (Collegio dei Probiviri), definito anche Organo di legalità associativa.
In effetti, la conoscenza del si- stema (norme, struttura di gover- nance, modelli di partecipazione, relazione tra organi sociali, modelli di partecipazione esterna) che pre- siede allo svolgimento delle attività comuni è elemento imprescindibile del vivere sociale, che caratterizza la gestione delle associazioni.
Questo è il principale motivo per il quale, in tutte le associazioni, i membri del Collegio dei Probiviri vengono scelti tra i soci più anziani in termini di iscrizione e partecipa- zione alla vita e alla storia della as- sociazione.
Nel nostro Statuto si sancisce che “al Collegio dei Probiviri è de- mandata la risoluzione di ogni con- troversia insorta tra gli Organi So- ciali, tra Socio e Socio e tra Socio e Organi Sociali, nonché i compiti che il Consiglio Nazionale riterrà oppor- tuno affidargli” ed anche che “[...] I Probiviri partecipano al Congresso Nazionale e al Consiglio Nazionale”.
In sintesi il Collegio interviene
per risolvere controversie interne o verificare la correttezza di azioni de- gli organi o di singoli associati (arti- coli 5-7-15).
La sua funzione è dunque quella di valutare i ricorsi, analizzare con attenzione e imparzialità i fatti ed i comportamenti ed esprimere il pro- prio giudizio, dal quale, in relazione alle norme statutarie, potranno sca- turire specifiche sanzioni: richiami, sollecitazioni, espulsione, invalida- zione.
La presenza dei Probiviri nei Consigli nazionali (art. 8), anche se senza diritto di voto, consente loro di essere sempre presenti nei mo- menti assembleari, dove possono verificarsi situazioni conflittuali, ren- dendoli, de visu, soggetti di diretta osservazione.
Ovviamente le procedure pos- sono essere instaurate o su esposto di uno o più soci o su incarico del Segretario generale (art. 5); le loro riunioni – almeno due volte l’anno – devono essere verbalizzate e con- trofirmate dal Presidente, il quale, di sua iniziativa, può convocare la riunione quando lo ritiene opportuno (art.12).
Per prassi, anche riferita ad altri statuti associativi, il ricorso al Col- legio deve riguardare fatti e circo- stanze verificatesi non oltre dodici mesi dalla sua presentazione.
Il primo compito del Collegio è di accertare la fondatezza del ricor- so. Il Collegio deve quindi verificare la propria competenza a conoscere, deve cioè verificare la propria ca- pacità di valutare i fatti per poter esprimere un parere corretto.
Il Collegio deve ascoltare le parti, può ascoltare testimonianze, espe- rire consulenze tecniche o quant’al- tro ritenuto a suo giudizio necessa- rio.
Avverso ai provvedimenti che il Collegio può adottare (richiamo scrit- to, sospensione o espulsione) può essere presentato ricorso al Consi- glio nazionale (articoli 5 e 15).
Altri poteri assegnati al nostro Collegio sono: la convocazione del Congresso (art. 7) in casi particolari ed il confronto dei comportamenti dirigenziali rispetto al Codice deon- tologico.
Vincenzo Angelini












































































   18   19   20   21   22