Page 5 - Collegamenti 3_2017
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             12. Gli importi complessivi, di cui ai punti precedenti, verranno erogati a titolo di somma aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, e l’accordo relativo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dovrà prevedere anche una somma a titolo transattivo, definita dal- l’Azienda in relazione a specifiche situazioni.
Il presente accordo ha validità dal 1.1.2018 fino al 31.12.2020.
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Il Gruppo Ferrovie dello Stato Ita- liane e Assidifer - Federmanager, nell’ottica di una semplificazione complessiva dei sistemi gestionali ed al fine di rendere sempre più omogeneo il trattamento dei dirigenti del Gruppo FS Italiane con quello di Gruppi industriali di analoghe com- plessità e dimensioni,
concordano quanto segue
1. A partire dall’1.1.2018, supe- rando l’attuale sistema di computo delle ferie che ricomprende il sabato in determinate condizioni, il numero complessivo delle ferie in godimento al dirigente è stabilito in 31 (trentuno) giornate. Le parti si danno atto che il numero di giornate di ferie matu- rate alla data del 31 dicembre 2017 non subirà riproporzionamenti.
Resta inteso che in nessun caso il sabato, oltre alle giornate già indi- cate nell’articolo 7, al punto 2 del CCNL per i dirigenti di aziende pro- duttrici di beni e servizi, sarà consi- derato feriale nel conteggio com- plessivo delle ferie.
Con il presente accordo si inten- dono superate le intese precedenti relative alle ferie.
2. Ai dirigenti verrà erogato un ticket del valore di 7,30 euro per
ogni giornata di effettivo servizio prestato esclusivamente dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelle in cui le prestazioni lavorative siano svolte in regime di trasferta per le quali valgono le vigenti disposizioni.
Per motivi di carattere operativo la decorrenza dell’erogazione dei ticket suddetti resta fissato entro e non oltre l’1/1/2018.
3. A partire dall’1/1/2018, la con- tribuzione aziendale al fondo Pre- vindai, di cui all’accordo del 9 mag- gio 2014, si incrementa di 0,50%.
L’aumento della contribuzione di cui al presente punto è subordinato alla dichiarazione di volontà del di- rigente.
Tale dichiarazione di volontà do- vrà essere espressa entro il 15 di- cembre dell’anno precedente a quello di attivazione della contribu- zione.
Per comodità di lettura si ripor- tano gli schemi seguenti.
DIRIGENTI IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 1998
Si ricorda che in questo caso il massimo di preavviso di cui ha diritto è 16 mensilità (vedi Tab. A).
DIRIGENTI IN SERVIZIO DALLA DATA DEL 1 NOVEMBRE 1998
Si ricorda che in questo caso il massimo di preavviso di cui ha diritto è 12 mensilità (vedi Tab. B).
 Gli accordi del 31 luglio 2017:
il commento
Gli accordi del 31 luglio 2017 contengono degli aspetti in- novativi che con questa nota
si intende illustrare:
1. si raccolgono in un unico testo al-
gli importi netti corrispondenti all’am- montare dei contributi da versare al- l’INPS dal settimo mese in poi. Re- sta confermato per tutto il periodo mancante al raggiungimento del di- ritto a pensione l’erogazione da parte dell’azienda dell’importo netto del costo aziendale di FASI e AS- SSIDAI.
cuni accordi precedenti, relativi agli strumenti di supporto per i casi di criticità gestionale con- nessi all’evoluzione in atto, siste- mando in modo organico una materia complessa e rendendone più agevole la comprensione e l’applicazione;
 2. si introducono miglioramenti sulle ferie, si risolve l’annoso problema del ticket per i dirigenti, si incre- menta di 0,50% la contribuzione aziendale per il Previndai.
Vediamo in dettaglio l’accordo di cui al punto 1.
Rispetto agli accordi precedenti si è ritenuto più opportuno introdurre un sistema crescente di tutele ri- spetto al momento in cui si rag- giunge il diritto a pensione anticipata e/o di vecchiaia, introducendo ri- spetto agli accordi precedenti l’in- sieme 49-60 mesi. Ulteriore impor- tante novità è che l’azienda eroga





































































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