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             pari al corrispettivo del preavviso stesso. Inoltre, all’interessato dovrà essere corrisposto un ulteriore im- porto determinato nel modo se- guente:
a) per i dirigenti per i quali è stata conservata la misura del preavviso maturato alla data dell’accordo del 30 ottobre 1998, l’importo aggiuntivo è determinato nel modo seguente:
• da 1 a 12 mesi mancanti dal raggiungimento del diritto a pen- sione - primo requisito utile - a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 3 mensilità.
• da 13 a 24 mesi mancanti dal raggiungimento del diritto a pen- sione - primo requisito utile - a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 5 mensilità.
• da 49 a 60 mesi mancanti dal raggiungimento del diritto a pen- sione - primo requisito utile - a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 22 mensilità.
7. In aggiunta alle mensilità di cui al precedente punto 6) e in ogni caso solo per i dirigenti che matu- rano il requisito di pensione entro 60 mesi dalla risoluzione, l’Azienda corrisponderà al dirigente una somma aggiuntiva pari alla media mensile dell’importo dei contributi INPS totali versati dall’Azienda (sia a carico dell’Azienda sia a carico del dirigente) nei dodici mesi antece- denti l’estinzione del rapporto di la- voro, moltiplicata per il numero dei mesi mancanti al raggiungimento del diritto a pensione a partire dal settimo mese compreso, al lordo
mesi mancanti alla pensione, al lordo delle ritenute fiscali applicabili, cal- colata con riferimento al contributo attualmente a carico aziendale; i pa- gamenti ai rispettivi fondi restan a carico degli interessati.
9. Ai dirigenti che risolvono il rapporto di lavoro secondo quanto previsto dai precedenti punti del presente accordo, verranno ricono- sciuti i titoli di viaggio (CLC pensio- nati) per il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti pensionistici, alle medesime condizioni previste per gli ex dipen- denti a riposo delle Società del Gruppo FS Italiane all’art. 21 del Contratto Aziendale del Gruppo FS Italiane del 16.12.2016. Per il rico- noscimento dei titoli di viaggio, il diri-
gente interessato dovrà redigere sotto la propria responsabilità una apposita dichiarazione all’atto della prima richiesta dalla quale risulti che il medesimo non svolge e non svolgerà attività di lavoro dipen- dente o autonomo e che lo stesso si impegna ad informare tempesti- vamente l’Azienda ed a restituire i titoli di viaggio in questione, nel caso tale eventualità si verifichi successivamente al rilascio degli stessi.
Analoga dichiarazione dovrà essere presentata annualmente dal dirigente interessato al mo- mento della richiesta di rilascio an- nuale dei titoli di viaggio.
10. Nei casi in cui il requisito del diritto a pensione si collochi al ses- santunesimo mese in poi, a partire dalla data di estinzione del rapporto di lavoro, l’Azienda corrisponderà ai dirigenti per i quali è stata conser- vata la misura del preavviso matu- rato alla data dell’accordo del 30 ot- tobre 1998, una somma aggiuntiva pari a 19 mensilità. Per i dirigenti ai quali non si applica il suddetto ac- cordo, le mensilità aggiuntive sono pari a 22.
11. Per i dirigenti che hanno ma- turato il diritto a pensione, rimane comunque in vigore, come stru- mento normale di risoluzione con- sensuale del rapporto di lavoro, l’ac- cordo già sottoscritto fra Assidifer - Federmanager e le Società del Gruppo FS Italiane in data 18 dicem- bre 2008.
• da 25 a 36 mesi mancanti raggiungimento del diritto a pen- sione - primo requisito utile - a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 10 men- silità.
• da 37 a 48 mesi mancanti dal raggiungimento del diritto a pensione - primo requisito utile - a partire dalla data di risolu- zione del rapporto di lavoro: 15 mensilità.
• da 49 a 60 mesi mancanti dal raggiungimento del diritto a pensione - primo requisito utile - a partire dalla data di risolu- zione del rapporto di lavoro: 19 mensilità.
dal
 b) Per i dirigenti per i quali non si applica l’accordo di cui al punto a):
• da 1 a 12 mesi mancanti dal raggiungimento del diritto a pen- sione - primo requisito utile - a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 5 mensilità.
• da 13 a 24 mesi mancanti dal raggiungimento del diritto a pen- sione - primo requisito utile - a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 7 mensilità.
• da 25 a 36 mesi mancanti dal raggiungimento del diritto a pen- sione - primo requisito utile - a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 12 mensilità.
• da 37 a 48 mesi mancanti dal raggiungimento del diritto a pen- sione - primo requisito utile - a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 18 mensilità.
delle ritenute fiscali applicabili. L’ap- plicazione del presente punto è in- compatibile con qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo eventualmente svolta nel periodo in- tercorrente tra la risoluzione del rap- porto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione. Il verbale di ac- cordo individuale relativo alla riso- luzione dovrà contenere apposita dichiarazione di responsabilità che il dirigente interessato dovrà sotto- scrivere unitamente al Verbale di ac- cordo stesso.
8. La società, al fine di consentire ai dirigenti interessati di continuare a fruire, fino al raggiungimento del diritto a pensione, dell’assistenza in- tegrativa di malattia (FASI e ASSI- DAI), corrisponderà ai medesimi una somma equivalente all’importo com- plessivo, ragguagliato al numero dei











































































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